STATUTO
COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno trenta luglio duemilaquattro in Alcamo e nella Sala congressi «Marconi» in Corso VI Aprile.
SONO PRESENTI
- PERRICONE PASQUALE - BRESCIANI MARZIO - SCARDINO ROSARIO - FERRARA MASSIMO - TESSITORE GIORGIO - LO SCIUTO FRANCESCO PAOLO - RUISI FRANCESCO - LUCCHESE VINCENZO - FRATELLO ONOFRIO - VULTAGGIO PIETRO - RIOLO ANTONIO FABRIZIO - ASTA ROSARIO - LAURIA BALDASSARE - CULMONE LUIGI MARIA - FILIPPI IGNAZIO - PAPANIA ANTONINO - VALLONE STEFANO - SCALA GIACOMO - BLONDA GASPARE- DI LEO GIUSEPPE PIETRO - INGRALDI VINCENZO - FERRARA ANTONINO - CORACI ANTONINO - FERRARA DIEGO - LIPARI PIETRO
È costituita tra essi comparenti una Associazione denominata.
ASSOCIAZIONE ANTIRACKET E ANTIUSURA ALCAMESE
L'Associazione ha sede in Alcamo, nella via XI Febbraio.
ASSOCIAZIONE ANTIRACKET E ANTIUSURA ALCAMESE
Articolo 1
(Costituzione)
È costituita un'associazione apolitica, apartitica e senza scopo di lucro,
denominata "Associazione antiracket e antiusura Alcamese", con sede in Alcamo,
Via XI Febbraio. L'Associazione aderisce alla F. A. I. (Federazione Antiracket Italiana), con sede in Roma, via Messina. La durata dell'Associazione è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata tacitamente, con il consenso unanime di tutti gli associati.
Articolo 2
(Indivisibilità degli interessi)
1. Gli interessi associativi di tutti gli iscritti sono indivisibili e sono rappresentati senza distinzioni di qualifica, di sesso, razza, etnia, religione o stato sociale.
Articolo 3 (Scopi ed obiettivi)
L'associazione si propone i seguenti scopi:
- combattere, con la denuncia alle Autorità competenti, il racket delle estorsioni, l'usura ed ogni forma di illegalità; rappresentare e tutelare unitariamente gli interessi del commercio, del turismo, dell'artigianato, dell'agricoltura e dell'imprenditoria di Alcamo;
- promuovere ed attivare iniziative che tendano alla difesa di interessi legittimi e diritti soggettivi rilevanti, ed all'assistenza morale e patrimoniale dei soci;
- promuovere, coordinare, orientare e proporre le scelte programmatiche e progettuali per la destinazione d'uso, e/o l'utilizzazione, e/o la gestione di servizi, beni mobili ed immobili, confiscati alle organizzazioni criminali, comunque denominati;
- prestare assistenza e solidarietà agli associati danneggiati da attività estorsiva o usuraria;
- designare propri rappresentanti in consessi, enti o commissioni, nei quali la rappresentanza è richiesta nell'interesse del commercio, del turismo, del-l'artigianato, dell'agricoltura e dell'imprenditoria in genere;
- organizzare manifestazioni di tipo promozionale e culturale, a favore dell'associazione e dell'attività antiracket ed antiusura;
- promuovere, organizzare e dirigere le iniziative necessarie per assicurare la partecipazione attiva all'associazione, delle categorie rappresentative del commercio, del turismo, dell'artigianato, dell'agricoltura e dell'imprenditoria alcamese.
A tal fine l'Associazione:
- patrocina e/o assume in proprio o anche con il concorso delle Istituzioni Comunitarie, Amministrazioni Nazionali e Locali, con Enti Pubblici, Privati ed Associazioni, cicli di conferenze presso istituti scolastici, convegni, seminari, dibattiti e manifestazioni di vario genere, provvedendo direttamente ad eventuali pubblicazioni;
- assume l'incarico di provvedere alle iniziative di cui sopra e di quelle previste dal presente Statuto, anche per conto di Enti Pubblici, Privati e Associazioni, con gli stessi scopi e finalità, anche mediante contratti, convenzioni o progetti a tal uopo predisposti.
Articolo 4 (Soci)
II numero dei soci è illimitato. All'Associazione possono aderire: le imprese agricole, anche individuali, le ditte in genere, anche individuali e le Società che esercitano, direttamente o indirettamente, un'attività commerciale, artigianale, agricola o di interesse turistico o imprenditoriale, nel territorio di Alcamo, anche a mezzo di loro rappresentanti legali o delegati; chiunque eserciti, direttamente o indirettamente, una attività ausiliare o di supporto al commercio, al turismo all'agricoltura o all'artigianale e all'imprenditoria in genere, nel territorio di Alcamo; i liberi professionisti; gli amministratori locali e/o i dirigenti in rappresentanza dell'Ente Comune di Alcamo; chiunque abbia interesse di ritenere di dovere tutelare situazioni previste dagli scopi del presente Statuto.
Sono soci:
Fondatori le persone che hanno stipulato l'atto costitutivo e partecipano anche economicamente alla costituzione dell'Associazione; Benemeriti quelli che pur avendo aderito successivamente all'Associazione, hanno dimostrato particolare interesse e dedizione agli scopi della stessa, con la profusione di un notevole ed incisivo impegno;
Aderenti coloro i quali si iscrivono all'Associazione, secondo le modalità previste dal presente statuto.
Per essere ammessi a socio è necessario presentare la domanda diretta al Presidente del Consiglio Direttivo, su modulo prestampato dall'associazione, in cui si dichiari, espressamente, di accettare le norme statutarie ed attenersi alle deliberazioni degli Organi Sociali.
La domanda di ammissione impegna il socio a tutti gli effetti di legge e statutari per un anno e l'impegno s'intende tacitamente rinnovato se non disdetto, tre mesi prima della scadenza, con lettera raccomandata.
L'associazione emette una tessera annuale per ogni socio.
La richiesta di adesione, in qualità di socio, vale come consenso libero, informato, espresso e documentato, di cui all'ari. 11 della Legge 31/12/1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente alla trattazione dei dati personali per le finalità statutarie.
Articolo 5 (Incompatibilità e Risoluzioni)
E' incompatibile e perde la qualità di socio Fondatore, Benemerito o Aderente colui che: non riunisce più i requisiti essenziali di base per l'ammissione;
è o sia stato espulso e/o radiato dalle Pubbliche Istituzioni con Provvedimento divenuto inoppugnabile; ha riportato condanne per delitti non colposi o contravvenzioni, con sentenza divenuta irrevocabile o passata in giudicato, puniti con la reclusione, l'arresto, la multa o l'ammenda;
è o sia stato destinatario di pena accessoria dell'interdizione perpetua o temporanea dai Pubblici Uffici;
è o sia stato sottoposto a misura di sicurezza dell'Autorità Giudiziaria;
è o sia stato sottoposto a misure di prevenzione dell'Autorità di Pubblica Sicurezza;
non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni dagli Organi sociali, o si renda reiteratamente moroso con le quote associative. La morosità si concretizza, quando, il socio che non abbia versato la quota associativa semestrale, sia rimasto inadempiente dopo il secondo degli avvisi notificati nell'arco di trenta giorni; per dimissioni volontarie.
L'incompatibilità è dichiarata dal Consiglio Direttivo. È notificata all'interessato che cessa ogni attività in seno all'Associazione. Il provvedimento è ratificato nella prima adunanza dell'Assemblea dei Soci. Il socio cessato, in nessun caso avrà diritto al rimborso delle quote pagate e la perdita di tale qualifica comporta, anche la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.
Perde temporaneamente la qualifica di socio colui che:
assume la qualità di imputato, ai sensi dell'articolo 60 del vigente Codice di Procedura Penale;
è destinatario di avviso di garanzia o ogni altra vicenda giudiziaria che diventi nota all'opinione
pubblica, per delitti contro lo Stato, delitti associativi, comunque denominati che destano allarme sociale e
delitti contro la persona; delitti o contravvenzioni riguardanti reati che l'Associazione si prefigge di
combattere e contrastare.
2.1. La perdita temporanea della qualità di socio è
deliberata dal Consiglio Direttivo. E notificata all'interessato che cessa - temporaneamente - ogni attività
in seno all'Associazione.
2.2. Avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo possono - nel termine di 30 giorni - essere esperiti rimedi,
ricorsi e impugnazioni innanzi al Collegio dei Probiviri.
Articolo 6 (L'esercizio dei diritti)
L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci in regola con i versamenti della quota annuale.
Articolo 7 (Organi Statutari)
Sono organi dell'Associazione: l'Assemblea dei soci; II Consiglio Direttivo; II collegio dei Sindaci; II collegio dei Probiviri.
La rappresentanza legale dell'Associazione è assunta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale, in caso di necessità e/o urgenza, potrà compiere atti di straordinaria amministrazione non preventivamente deliberati dal Consiglio, ma avrà l'onere di ottenere la ratifica del proprio operato dal Consiglio Direttivo stesso, che dovrà essere all'uopo convocato con urgenza.
Nei casi di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente o, nei casi di assenza o impedimenti, il Vicepresidente, rappresentano in giudizio l'Associazione.
Articolo 8 (L'assemblea)
L'assemblea è costituita dai soci Fondatori, Benemeriti o Aderenti e nel caso di società o dell'Ente Comune di Alcamo, dai rappresentanti legali. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, che redige l'ordine del giorno: in adunanza ordinaria almeno una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale; in adunanza straordinaria, tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o su richiesta di un terzo dei soci aderenti o di un quinto dei soci Fondatori e/o Benemeriti. La convocazione avviene secondo le norme di legge.
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione, almeno 24 ore dopo la prima, sarà valida qualunque sia il numero dei presenti. Ciascun socio ha diritto ad un voto e sono ammesse deleghe solo a favore di altri associati; ciascun socio non può portare più di una delega. L'assemblea è presieduta dal socio anziano per adesione, che procede di volta in volta alla elezione del Presidente. Quest'ultimo nomina due scrutatori ed il Segretario. Della seduta viene redatto un verbale nel quale saranno inseriti, per riassunto, gli interventi dei soci e dei partecipanti.
Le delibere sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità, la mozione è ritenuta respinta. Per le modifiche statutarie occorre, sia in prima che in seconda convocazione, la presenza in proprio e/o per delega, della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei tre quinti dei presenti ed il voto unanine dei soci Fondatori e/o Benemeriti presenti. Lo scioglimento dell'Associazione può invece essere deliberato, soltanto, da una assemblea cui partecipino almeno i tre quarti degli associati aventi diritto al voto e che ottenga il consenso dei tre quinti degli intervenuti ed il voto unamine dei soci Fondatori e/o Benemeriti presenti. Per le votazioni si segue il metodo stabilito dal Presidente dell'Assemblea, salvo che un decimo dei presenti non richiede un metodo diverso. Alle elezioni che riguardano persone si procede con votazione segreta. In caso di parità di voti, viene nomitato alla carica sociale il socio più anziano per adesione.
Articolo 9 (II Consiglio Direttivo)
II Consiglio Direttivo è composto da cinque soci eletti nel corso dell'Assemblea dei soci.
Articolo 10 (Organi del Consiglio Direttivo)
II Consiglio direttivo elegge:
II Presidente; II Vicepresidente; II Tesoriere;
II Segretario Organizzativo e alle Pubbliche Relazioni.
Il primo Consiglio Direttivo è stabilito nell'atto costitutivo dai soci Fondatori ed elegge il Presidente. Nella prima seduta, il Presidente del Consiglio Direttivo, nomina il Vicepresidente ed assegna le cariche previsti dal presente articolo. Il Consiglio Direttivo, entro trenta giorni da eventuali dimissioni di una o più cariche dello stesso Consiglio Direttivo, provvede alle relative sostituzioni.
I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. In caso di dimissione o decesso di un consigliere dal Consiglio Direttivo, sarà surrogato con il primo dei nostri eletti. Il consigliere neo eletto decade alla scadenza naturale del consiglio Direttivo. Tutte le cariche sono a titolo gratuito.
Articolo 11 (Funzioni del Consiglio Direttivo)
II Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso pertanto:
delibera sulle direttive dell'Assemblea ed elabora ogni anno il programma delle attività dell'Associazione e provvede alla loro attuazione; predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro il 31 Marzo di ogni anno successivo alla chiusura di esercizio. Entro il 31 Dicembre di ogni anno, delibera il bilancio preventivo e le modalità e la quantità dei contributi associativi dell'anno seguente; convoca le Assemblee ordinarie e straordinarie e redige l'ordine del giorno;
stipula tutti gli atti ed i contratti di ogni genere, inerenti all'attività sociale; delibera circa l'ammissione dei soci; nomina i responsabili di specifici settori di attività. Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; delibera validamente a maggioranza dei voti degli intervenuti. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Vicepresidente o dal consigliere più anziano per adesione. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente ed, in sua assenza, il Vicepresidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri. L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo contenente l'ordine del giorno, deve essere inviato anche ai membri del Collegio sindacale. Il Consiglio Direttivo detiene il potere esecutivo ed amministrativo e rappresenta in giudizio l'associazione.
Articolo 12 (Funzioni dell'Assemblea dei Soci)
L'Assemblea ordinaria:
entro il 30 Aprile di ogni anno approva il conto finanziario dell'esercizio precedente e ratifica il bilancio preventivo di quello in corso; approva i programmi di massima delle attività previste dal presente statuto; elegge i membri del Consiglio Direttivo; elegge i membri del Collegio dei Sindaci elegge i membri del Collegio dei probiviri; su proposta del Consiglio Direttivo o di un socio Fondatore e/o benemerito, ammette i soci benemeriti; ratifica il sistema, fissato dal Consiglio Direttivo, per la determinazione e le modalità per la riscossione dei contributi associativi; delibera su ogni altro argomento demandato all'Assemblea per legge e dallo Statuto e su ogni argomento messo all'ordine del giorno.
Articolo 13 (Collegio dei Sindaci)
II Collegio dei Sindaci è composto da tre membri tutti eletti dall'Assemblea dei soci, i quali possono essere scelti anche fra non soci, purché dotati di adeguata professionalità e titolo di studio corrispondente a laurea in economia e commercio, giurisprudenza o equipollente.
Il Collegio adempie alle sue funzioni ispettive sulla questione amministrativa dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea, nella sua convocazione ordinaria.
In occasione della prima riunione, il collegio provvede ad eleggere nel suo seno il proprio Presidente. Il Presidente viene nominato dall'Assemblea in seno all'atto costitutivo.
I componenti del Collegio dei Sindaci durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Articolo 14 (II Collegio dei Probiviri)
II Collegio dei Probiviri è composto da tre membri tutti eletti dall'Assemblea dei soci. Il Collegio dei Probiviri decide sui reclami presentati avverso i provvedimenti del Consiglio direttivo, che respingono le domande di ammissione di cui all'articolo 4, nonché, motivamente, sui ricorsi avverso i provvedimenti di espulsione e/o la sospensione temporanea della qualità di socio, deliberati secondo le procedure di cui ali'5, salvo il ricorso all'Autorità giurisdizionale di cui al terzo comma dell'articolo 24 del Codice Civile. In occasione della riunione, il Collegio dei Probiviri provvede ad eleggere nel seno il proprio Presidente. I componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
Articolo 15 (II patrimonio)
II patrimonio sociale è individuale è indivisibile: II patrimonio, purché deliberato dal Consiglio Direttivo, è costituito:
dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione, pervenuti a qualsiasi titolo, purché non in contrasto con le disposizioni di legge vigenti; da somme acquisite al patrimonio, a qualsiasi titolo siano erogati, purché non in contrasto con le disposizioni di legge vigenti;
il patrimonio iniziale dell'associazione è costituito dalle quote associative iniziali.
Articolo 16 (I proventi)
I proventi dell'associazione sono costituiti: dai contributi di iscrizione, dalle quote sociali, ove previste, e da ogni altra entrata, che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge; dalle rendite di attività reali; da contributi di Enti Pubblici e Privati; da oblazioni volontarie e contribuzioni straordinarie dei soci; da erogazioni e lasciti diversi.
Articolo 17 (Esercizio finanziario)
L'esercizio finanziario ha inizio il 1 gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre.
Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre.
Articolo 18
(Norme di rinvio)
Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di associazioni. Sono fatti salvi gli interessi legittimi e i diritti soggettivi degli aderenti, da fare valere eventualmente, in sede giudirisdizione amministrativa e/o ordinaria.
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